Servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende Sanitarie Regionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) L.R. 19/2007 (gara 21-2015)

Inviato da scrpie il Lun, 06/02/2017 - 09:14
Numero Gara
21-2015
Ambito convenzione
Sanità - Servizi

Servizio di brokeraggio per le Aziende Sanitarie di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. lettera a (gara 21-2015)

 

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23/12/2015 è stata affidata direttamente alla società Aon S.p.A. servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007

Oggetto dell'accordo

Di seguito le tipologie di polizze oggetto del servizio:

 

1)      RCT/O - (Responsabilità Civile Terzi)

2)      RC Auto/Kasko/ARD

3)      Altre Tipologie

·         RC Patrimoniale

·         All Risks Property

·         Infortuni

·         Kasko/incendio/furto

·         RC sperimentazioni cliniche no profit DM 14 luglio 2009

·         Tutela Giudiziaria – spese legali e peritali

Riferimenti dei fornitori

Vedi Allegato 1 al Contratto

Data di attivazione
06/02/2017
Data di scadenza
14/12/2020
Documentazione
Contratto1.95 MB

Modalità di remunerazione del broker

L’attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazione.
In particolare la provvigione di cui sopra dovrà essere calcolata applicando le seguenti percentuali 

 

Provvigione offerta RCT/O - (Responsabilità Civile Terzi) 4,99%
Provvigione offerta RCAuto/Kasko/ARD 4,99%
Provvigione offerta Altre tipologie 7,99%

 ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di Assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione.

 

Durata dell’incarico

La Convenzione avrà durata pari i a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa (16/02/2017).

NEW In data 14/02/2020 è stata attivata l'opzione di ripetizione del servizio per un periodo di 10 mesi: la nuova scadenza della Convenzione è fissata per il 14/12/2020.

S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la possibilità di prorogare il contratto in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.